martedì 8 novembre 2016

Prezzi carburanti in Autostrada




La mia Petizione pubblicata su Change.org nel mese di luglio col seguente Link è stata sottoscritta finora da 14.201 persone in tutta Italia ed oggi ho inviato all'AGCOM ed al MISE il contenuto della stessa affinchè si attivino e diano delle risposte a quello che io ho constatato ed altre 14.201 persone hanno confermato!

Da cittadini ora ATTENDIAMO RISPOSTE e continuiamo a Far sentire Civilmente LA NOSTRA VOCE!




Questo è il testo originale della PETIZIONE

Premessa personale: 

Viaggiando in autostrada per diversi giorni ho constatato che i prezzi praticati nei vari disturbatori della rete autostradale sono mediamente superiori a quelli della media nazionale. Tale differenza è spesso consultabile in maniera eclatante nell’autostrada/tangenziale di Milano dove i prezzi praticati ai consumatori era molto superiore a quello da me trovato appena uscito dall’autostrada. La differenza dei prezzi praticati agli automobilisti dentro la rete autostradale e quelli praticati fuori dalla rete autostradale secondo me è enorme. Inoltre, c'è una scarsa concorrenza tra i distributori, i prezzi sono molto allineati nonostante le distanze e tutto ciò di certo danneggia l’automobilista consumatore che si ritrova costretto ad acquistare il carburante ad un prezzo ben maggiore rispetto a quello praticato all'esterno della rete autostradale. 
Al tempo stesso ho notato che ogni volta per poter “vedere” i prezzi praticati dai vari distributori era necessario entrare all’interno del distributore stesso. Infatti, l’informazione dei prezzi praticati alla colonnina difficilmente veniva esposta sulla rete autostradale in modo che gli automobilisti potessero apprendere dei relativi prezzi praticati senza dover effettuare una sosta.

Premessa normativa: Il decreto 17 gennaio 2013 

Modalita' attuative delle disposizioni in materia di pubblicita' dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (13A02043) Art. 2 1. In attuazione dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per prezzi effettivamente praticati al consumo da esporre in modo visibile dalla carreggiata si intendono i prezzi per modalita' di erogazione del carburante senza servizio, ove presenti, e i prezzi per modalita' di erogazione con servizio. L. 23 luglio 2009, n. 9 art. 51
1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2.Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell’obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l’acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti dicomunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’ articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , da irrogare con le modalità ivi previste.

Chiedo 

che vengano effettuati i relativi controlli in materia di pubblicità dei prezzi e venga ristabilita la giusta concorrenza tra i vari gestori sulla rete autostradale.
In caso di accertamento di violazione da parte dei gestori si invita a procedere in maniera "costruttiva" ed "innovativa" nella sanzione.
La sanzione deve “risarcire” l’automobilista non lo Stato. 
In tal senso chiedo di imporre una penale di 0,20 euro/litro ai vari gestori da applicare per 2 anni direttamente sul prezzo del carburante a titolo di risarcimento agli automobilisti.
L'applicazione delle regole di mercato e di prezzi trasparenti e ben visibili permetterà agli automobilisti che percorreranno le autostrade italiane di avere un maggior risparmio acquistando il carburante ad un prezzo chiaro ed equo.